Autorizzazioni Paesaggistiche
Scheda del servizio
Il territorio piemontese è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di vincoli di tutela paesaggistica, su aree ed immobili che per le loro singolarità estetiche, ambientali, naturalistiche ed antropiche, caratterizzano in maniera peculiare il volto del paesaggio regionale. Gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi in zone di particolare interesse paesaggistico sono subordinati alla verifica della salvaguardia di quei tratti peculiari che li caratterizzano .
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ha reso indispensabile un adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei beni paesaggistici, apportato con legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", così come modificata dagli artt.18 e 19 della L.R. 3/09.
La Regione, con lo stesso provvedimento legislativo, ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice, conferendole un ruolo fondamentale all’interno del nuovo procedimento autorizzativo previsto dall’art 146 del Codice e demandando alla stessa anche l’espressione del parere vincolante previsto dall’articolo 49, comma 15 della LR 56/77(Tutela ed uso del suolo) in conseguenza della soppressione delle sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall’articolo 91 bis della LR 56/77.
L’art. 146, comma 6, del Codice stabilisce, inoltre, che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia” e che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, entro il 30/06/2008 (termine così differito dal D.L. 30/12/2008 n. 207, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008).
La Giunta Regionale con deliberazione n 34-10229 del 1 dicembre 2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha stabilito, che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all’art. 4 della LR 32/08 e sulla base dei criteri indicati nella delibera stessa, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi
Pertanto, i Comuni in forma singola od associata al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite dovranno rapidamente dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni contenuti nella LR 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti con DGR n. 34-10229 del 1 dicembre 2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008. In attuazione di quanto previsto dall’art. 159 del Codice, a far data dal 1 gennaio 2010 (termine così ulteriormente differito dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 art. 23 comma 6 pubblicato sulla G.U n. 150 del 1 luglio 2009 ) si applica la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall’art. 146 dello stesso Codice.
Costi
1) Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla domanda;
2) Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sull'autorizzazione;
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ha reso indispensabile un adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei beni paesaggistici, apportato con legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", così come modificata dagli artt.18 e 19 della L.R. 3/09.
La Regione, con lo stesso provvedimento legislativo, ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice, conferendole un ruolo fondamentale all’interno del nuovo procedimento autorizzativo previsto dall’art 146 del Codice e demandando alla stessa anche l’espressione del parere vincolante previsto dall’articolo 49, comma 15 della LR 56/77(Tutela ed uso del suolo) in conseguenza della soppressione delle sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall’articolo 91 bis della LR 56/77.
L’art. 146, comma 6, del Codice stabilisce, inoltre, che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia” e che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, entro il 30/06/2008 (termine così differito dal D.L. 30/12/2008 n. 207, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008).
La Giunta Regionale con deliberazione n 34-10229 del 1 dicembre 2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha stabilito, che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all’art. 4 della LR 32/08 e sulla base dei criteri indicati nella delibera stessa, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi
Pertanto, i Comuni in forma singola od associata al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite dovranno rapidamente dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni contenuti nella LR 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti con DGR n. 34-10229 del 1 dicembre 2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008. In attuazione di quanto previsto dall’art. 159 del Codice, a far data dal 1 gennaio 2010 (termine così ulteriormente differito dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 art. 23 comma 6 pubblicato sulla G.U n. 150 del 1 luglio 2009 ) si applica la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall’art. 146 dello stesso Codice.
Costi
1) Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla domanda;
2) Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sull'autorizzazione;
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
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Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
Assessore | Barbara Ferraris | ||||
Responsabile | Geom. Romeggio Maurizio | ||||
Personale | geom. Zaretti Elena | ||||
Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||
Telefono |
0324.35106/35729 |
||||
utc@comune.montecrestese.vb.it |
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Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 02/05/2018 12:19:18